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Regione Campania - Competenze sui porti ai Comuni ASSORMEGGI ITALIA: la norma è anticostituzionale



Avevamo chiesto qualche giorno fa, agli Uffici competenti della Regione Campania un incontro preventivo per poter discutere sull’opportunità di approvazione dell’emendamento al collegato alla Legge di Stabilità regionale 2021 riguardante la subdelega ai Comuni campani delle competenze in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime all’interno dei porti regionali, facendo opportuna richiesta attraverso i nostri legali campani degli Studi Maffia e Mignone di Salerno.


A nostro avviso…………….dichiara Angelo Siclari Presidente di Assormeggi Italia – Associazione Imprese per la Nautica da Diporto che nel Cilento rappresenta molte realtà imprenditoriali, con l’approvazione dell’ Emendamento al Collegato Stabilità 2021 la Regione Campania avrebbe emanato un atto in spregio all'art. 105 lett. l) Decreto Legislativo n. 112/98, concernente Riparto di competenza sui porti non compresi tra quelli di rilevanza nazionale soggetti alla potestà dello Stato, e all’art. 5 Legge 84/1994 concernente Riordino della legislazione in materia portuale,


Appare…………….continua Siclari………… un conflitto di interessi, poiché forti sono i dubbi sull'applicabilità subiecta materia del principio di sussidiarietà che peraltro, ha riscontrato pronunce in senso contrario da parte del Consiglio di Stato, è abnorme: in un porto (di rilevanza regionale o interregionale) il Comune, attraverso il conferimento di questi “poteri” risulterebbe :


A) competente a rilasciare concessioni demaniali marittime;

B) autorizzato a regolamentare delimitazione e confini;

C) può essere destinatario di concessione demaniale marittima nonché affidarla a terzi da una posizione politicamente privilegiata;

D) può concorrere con i privati per l'attribuzione di un'area demaniale in posizione di supremazia per effetto della subdelega regionale.


Quali tutele per i concessionari e gli aspiranti tali di fronte a questo nuovo quadro giuridico-amministrativo?


Come Associazione delle Imprese del Cilento e della Penisola Sorrentina siamo a disposizione degli Uffici Regionali al fine di ottenere opportuni chiarimenti sul modus operandi e sugli effetti che tale subdelega avrà sugli operatori del comparto, avendo peraltro ben illustrato gli uffici regionali sulle norme che, a nostro avviso, sarebbero state in contrasto con il disposto di cui all’emendamento poi approvato e che ad ogni buon fine alleghiamo per maggiore chiarezza.

Cordiali saluti

Angelo Siclari

Presidente ASSORMEGGI ITALIA

email: assormeggitalia@gmail.com

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Comunicazione Assormeggi Italia alla Regione Campania

Studio Maffia/Mignone - Studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele II, 193 c/o Galleria Capitol- Piano II, Int. 209


Spett.le


Regione Campania


50 08 04 - UOD Demanio marittimo portuale


Alla c.a. del Dirigente ad interim

Dott.ssa Maria Sofia Di Grado


e.p.c.

Presidente Del Consiglio dei Ministri

nonchè

Conferenza Stato-Regioni e Province autonome


Oggetto: Emendamento al Disegno di Legge “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2021 - Reg.Gen. 30 – Articolo Aggiuntivo (Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale ed interregionale) – Illegittimità costituzionale


In nome e per conto di ASSORMEGGI ITALIA, corrente in Rapallo (GE), Via Canale 4b – 16035, C.F. n. 90080690101, in persona del legale rapp.te p.t., Angelo Siclari, rappresentato e domiciliato dall’avvocato Alfonso Mignone, con Studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele II, 193 c/o Galleria Capitol- Piano II, Int. 209

premesso che

a) ASSORMEGGI ITALIA è associazione che aggrega le piccole e medie imprese della nautica


come gli approdi, punti di ormeggio, pontili e strutture di ricovero imbarcazioni, charter, noleggio e locazione;

b) Fanno parte di codesta associazione anche concessionari operanti nei porti di competenza della Regione Campania;

c) Il Consiglio Regionale della Campania, in data 29.12.2020 emanava delibera di approvazione del disegno di legge “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 Collegato alla stabilità regionale per l’anno 2021”;

d) Il medesimo Organo regionale propone “Emendamento al Disegno di Legge “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2021 - Reg.Gen. 30 con un Articolo Aggiuntivo rubricato “Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale ed interregionale”;

e) Il comma 1 dell’Emendamento recita “Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali”;

f) Il comma 2 recita “Le concessioni di cui al comma 1 sono quelle ricadenti nei porti, specifiche aree portuali e approdi di rilevanza economica regionale e interregionale, individuati con delibera della Giunta regionale;

g) Il comma 4 recita “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al trasferimento degli atti ed i Comuni”;

h) Il comma 8 recita “Gli atti relativi alla delimitazione dei confini degli ambiti portuali e alla disciplina dell’uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali (….) sono adottati dai Comuni (….) d’intesa con le competenti strutture regionali, nonché le Autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati”;

Considerato che

L’Emendamento proposto nel documento in esame che richiama il DEFRC (Documento di Economia e Finanza Regione Campania) 2021-2023 che, a sua volta richiama il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma


degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nonchè la legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), ad avviso della Ns. assistita, si appalesa del tutto illegittimo in quanto i commi 1,2 e 4 appaiono in contrasto con solo con l’art. 105, comma 2 lett. l) Decreto Legislativo n. 112/98, modificato dall’art. 9 legge n. 88 del 2001, prevede che sono conferite alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica, manutenzione e costrizione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere al servizio dell’Autorità portuale. Ancora, spetta alle Regioni a Statuto ordinario, a seguito del subingresso allo Stato nella gestione dei beni demaniali marittimi, il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo per scopi diversi dall’approvvigionamento di fonti di energia”, eccezione fatta per i “porti e le aree di interesse nazionale”, che rimangono sotto la potestà amministrativa dello Stato e dei suoi organi periferici (Autorità marittime). Lo stesso articolo dispone altresì che le Regioni e gli Enti locali si avvalgano delle Capitanerie di Porto per quel che riguarda la pesca marittima e il diporto.

Aggiunge poi la norma che nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Ma vi è di più: nella Relazione Tecnica che fa seguito al proposto Articolo Aggiuntivo questa norma, tra quelle costituenti il combinato disposto relativo alla disciplina dell’ordinamento e delle

attività portuali – ivi comprese il relativo esercizio delle funzioni amministrative - non è mai citata!

Riguardo al delicato tema di riparto di attribuzioni conferite a Regioni e Comuni si era espresso contro il conferimento a questi ultimi la sentenza del T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 23 settembre 2013, n. 1900 inerente il ricorso presentato dalla Regione Campania contro il Comune di Pollica che è stata puntualmente confermata – in appello, anche da quella del Consiglio di Stato 5 giugno 2015, n. 2771.

I principi affermati dalle due pronunce sono: “1. La Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione ha previsto, da un lato, l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa concorrente in materia di “porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione” (art. 117, terzo comma, della Costituzione); 2. Il riparto delle competenze operato dall’art. 105 d. lgs


n. 112/98, modificato dall’art. 9 legge n. 88 del 2001, prevede che siano conferite alle Regioni le funzioni amministrative inerenti “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione

interna e del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, precisando, altresì, che “tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale…”aggiungendosi che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002”.3. Nella Regione Campania, con la legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 è stato disciplinato il riparto di funzioni tra i vari livelli di governo del territorio e con l’art. 6 è stato previsto che alla Regione spettano “le funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale ed interregionale”, siano essi turistici o commerciali, con la precisazione che individuazione dei “porti turistici”, giusta indicazione emergente dal parere n. 767/2002 del Consiglio di Stato, può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti (Corte cost. sentenza n. 90 del 2006). I porti di rilievo regionale ed interregionale sono, quindi, stati individuati con delibera di Giunta regionale n. 1047/2008 (pubblicata sul BURC n. 27/2008).

Relativamente al comma 8 dell’Articolo Aggiuntivo esso va a distorcere il principio di cui all’art. 5, L. n. 84/1994, che attribuisce alle Regioni relativamente ai porti di interesse regionale ed interregionale funzioni amministrative concernenti l’adozione dei piani regolatori portuali regionali tra i quali rientra la delimitazione dei confini e la disciplina degli usi e destinazioni delle relative aree.

Tutto ciò premesso

ASSORMEGGI ITALIA, così come rappresentata, difesa e domiciliata

Chiede

A codesto Ente, formale incontro in quanto disponibile, attraverso i propri associati, ad un proficuo dialogo al fine concordare soluzioni alternative.

Salerno, 27.05.2021


Avv. Alfonso Mignone

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