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Il contratto di ormeggio per imbarcazione da diporto

Responsabilità ex recepto: il gestore della darsena ha l’obbligo di custodia, talché debba essere chiamato a rispondere in via risarcitoria in caso di furto del natante?


Il contratto di ormeggio non risulta normato né da alcuna legge speciale, né dal codice civile, né – tantomeno – dal codice della navigazione.

Trattasi, pertanto, di contratto atipico supportato dalla disposizione generale di cui all’art. 1322 c.c. e, quindi, appare evidente l’ipotesi di contratto atipico o innominato.

Secondo l’articolo 1322 c.c. le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, concludendo anche contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

È pacifico che detto contratto sia meritevole di tutela, in quanto socialmente tipico, sul punto v. Cass., Sez. III civile, 21.10.1994, n. 8657, Cass., sez. III civile, 1.6.2004 n. 10484 e, più recente, Tribunale Livorno, 25.9.2018, n. 970.

Invero, con la conclusione di un contratto di ormeggio colui che detiene legittimamente un’imbarcazione (non è necessario che sia proprietario, basti che ne sia anche solo possessore) può ottenere l’assegnazione di uno spazio acqueo al fine di poter ormeggiare il mezzo nautico, dietro corrispettivo di un prezzo.

Quid iuris nel caso di furto di imbarcazione ricoverata presso un’apposita struttura con un contratto di ormeggio?

Vi è o meno l’obbligo di custodia da parte del gestore della darsena, talché debba essere chiamato a rispondere in via risarcitoria a causa della sottrazione dell’imbarcazione?

Pertanto, la relativa controversia attiene al risarcimento del danno derivante da un possibile dedotto inadempimento da parte del gestore della darsena (o di altro sito detenuto in concessione) limitatamente a un contratto di ormeggio.

Di conseguenza, l’accoglimento dell’eventuale pretesa del soggetto che ha subito il furto dell’imbarcazione è connesso interamente alla possibilità di poter configurare o meno in capo al gestore anche un obbligo di custodia del natante, al di là del semplice ormeggio.

A tal riguardo, sarà preciso onere del possessore dell’imbarcazione fornire la prova tale da fondare una statuizione giudiziale che possa dimostrare anche l’obbligo di custodia.

In altre parole, il contratto di ormeggio va valutato a seconda che sia o meno comprensivo della custodia del mezzo.


Il contratto di ormeggio, di per sé, presenta una struttura minima essenziale costituita dalla messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali mediante l'assegnazione di un delimitato spazio acqueo con possibilità di estensione ad altre prestazioni collegate sinallagmaticamente al corrispettivo, quali la custodia dell'imbarcazione e delle cose in essa contenute e financo il ricovero, nei mesi invernali, dell’imbarcazione in apposita struttura (v. Cass. Civ., SS.UU. 3.4.2007 — ud. 20.2.2007, n. 8224).

Pertanto, stante l'ampiezza e la flessibilità dello schema negoziale a disposizione dei contraenti, il Giudice sarà sempre chiamato a interpretare il rapporto dedotto e dovrà accertare se le parti abbiano inteso includere fra le obbligazioni del gestore anche quella di custodire il natante e restituirlo nello stato in cui è stato consegnato (con conseguente applicazione della disciplina del contratto di deposito), ovvero abbiano inteso limitare il contenuto del rapporto alla sola messa a disposizione degli spazi acquei (con conseguente preponderanza della causa locatizia).

Naturalmente, spetterà alla parte che intende fondare sul contratto un determinato diritto, nella specie la richiesta di risarcimento del danno per la sottrazione del natante, fornire con ogni mezzo, compreso il ricorso a presunzioni, la prova relativa all'oggetto dell'accordo (v. Cass., Sez. III civile, 13.2.2013, n. 3554).

Segnatamente, potranno essere ritenuti indici presuntivi della previsione dell'obbligo di custodia (tali, pertanto, da ingenerare in capo all'utente un legittimo affidamento in tal senso) la presenza in loco di personale deputato a vigilare sull'accesso all'area (o la predisposizione di corrispondenti sistemi automatizzati), la presenza di recinzioni o sistemi di video-sorveglianza, nonché e soprattutto la consegna da parte del possessore del natante delle chiavi al gestore (v. recentissima sentenza del Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, 24.3.2021).

Spetterà, di conseguenza, all'attore fornire (ovvero offrire di fornire) la prova che il gestore della darsena avesse assunto anche l'obbligazione di custodire l'imbarcazione ivi ormeggiata.

In conclusione, nell’identificazione del contenuto del contratto di ormeggio le parti possono estendere del tutto legittimamente il contenuto negoziale anche ad altre prestazioni, sinallagmaticamente collegate al corrispettivo, quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute.

Tuttavia, spetterà sempre a colui che agisce per l'accertamento del proprio diritto ovvero per la declaratoria di responsabilità dell'altro contraente, fornire la prova dell'oggetto e del contenuto dell'accordo, vale a dire, la prova che il contratto abbia avuto ad oggetto non la semplice utilizzazione delle strutture ai fini dell'attracco e della sosta, ma altresì la custodia dell'imbarcazione.

Per tal modo evidenziando, in modo affatto inequivoco, alcun concreto elemento che possa dimostrare l'esistenza di uno specifico accordo che, oltre alla concessione del c.d. "posto barca", avesse avuto a oggetto anche la custodia del bene quando lo stesso era in acqua.

Perciò, in definitiva, se non è possibile raggiungere la prova dell'assunzione da parte di un gestore della darsena l'obbligo di custodire l'imbarcazione, l’eventuale domanda proposta dalla parte che ha subito il furto sarà destinata, comunque, a essere rigettata.

Atteso quanto sopra, sarà preciso onere e cura dell’utilizzatore dell’imbarcazione prestare la massima attenzione al contenuto del contratto nonché alle modalità con le quali lo stesso dovrà essere eseguito, al fine di poter determinare (o meno) l’esistenza anche di un obbligo di custodia e di una conseguente responsabilità ex recepto quale ipotesi di responsabilità oggettiva per inadempimento dell'obbligazione di cose in custodia, dacché la custodia è, di solito, considerata un'obbligazione accessoria a quella principale consistente nella semplice consegna del bene.


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Fonte: Francesco Sardi de Letto

Professionista - Avvocato

Pubblicato il 28/05/2021


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