A cura dell’ Avv. Alfonso Mignone
Consulente legale di Assormeggi Italia
L’ “albergo nautico diffuso” è una struttura organizzata per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno di unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato.
Profili giuridici
L’utilizzazione “ricettiva” delle unità da diporto non è attualmente disciplinata né nel D. Lgs. n. 79/2011 (codice del turismo) né nel D.Lgs. n. 171/2005 (codice della nautica da diporto) e, pertanto, occorre risalire alle leggi regionali che attualmente regolano la materia (L. R. Sardegna n. 13/2021, L.R. Sicilia n. 388/2023, L. R. Friuli Venezia-Giulia n. 10/2023 e, da ultimo, L. R. Calabria n. 26/2024).
Le normative richiamate definiscono gli alberghi diffusi come “Strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate per vivere a bordo (dry marina)”. In relazione al posizionamento delle unità, devono possedere requisiti minimi qualitativi previsti dalle norme vigenti e possono fornire servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a 12 mesi consecutivi.”
Dal punto di vista fiscale, come stabilito recentemente dall’Agenzia delle Entrate in merito all’aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto che compongono l’”albergo nautico diffuso” con possibilità di compiere altresì mini crociere in zona, è possibile usufruire dell’aliquota agevolata del 10% alle prestazioni relative al soggiorno in tali strutture, nonché dei servizi accessori allo stesso (ad esempio pulizie, assistenza all’ormeggio, consumi, vigilanza, etc., come nel caso dei marina resort) mentre è da escludere l’applicazione di tale beneficio nel caso in cui il cliente chieda espressamente di fare brevi navigazioni e/o escursioni limitrofe, nel qual caso l’IVA in addebito viene individuata nel 22%.
Dal punto di vista operativo, chi opera in tale ambito deve può esercitare l’attività con unità da diporto di proprietà, in locazione o noleggio, leasing, comodato etc.), e deve averne la disponibilità non occasionale.
Le unità devono essere dotate di sistema certificato di tracciamento storico volto a documentarne il posizionamento anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all’esazione del tributo in capo al gestore della struttura.
Altri obblighi concernono il pernottamento, l’arredamento e i servizi presenti a bordo (accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze, recapito del cliente e assistenza H24).
L’imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nel porto o approdo dove è ubicata l’unità produttiva in virtù di contratto di ormeggio o concessione demaniale marittima in capo all’operatore.
Attraverso tale istituto si viene così delineando una nuova fruibilità dello yachting attraverso una figura ibrida tra ricettività alberghiera e attività di charter nautico che permette di godere del mare sotto costa a bordo di un’unità sicura e confortevole.
Avv. Alfonso Mignone
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