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IL NOLEGGIO OCCASIONALE NON DEVE AVERE NATURA COMMERCIALE


La differenza sostanziale tra il noleggio occasionale e il noleggio "ordinario" di unità da diporto, risiede nella natura non commerciale del primo.


Il noleggio occasionale della propria imbarcazione non costituisce un uso commerciale dell’unità e i proventi, solo se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni, possono essere assoggettati a una imposizione sostitutiva del 20% da versare con Mod. F24 recante il codice tributo 1847.


L’art. 59-ter del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. “Decreto Monti”) ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzazione a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle in noleggio in forma occasionale.


Va rilevato, sin da subito come l’attuale formulazione della norma di cui all’art. 49-bis del Codice della nautica da diporto recepisca le modificazioni apportate con il D.L. n. 69 del 2013 (in precedenza, infatti, la possibilità di fruire del regime agevolativo in parola, era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui).


La scelta comporta, in ogni modo, data l’impostazione forfetaria del regime impositivo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nella stessa attività di noleggio.

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritti nei registri nazionali (art. 49-bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171


Per poter fruire dell’imposta sostitutiva (di quelle sul reddito e delle relative addizionali) occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’effettuazione del noleggio; tale comunicazione deve essere trasmessa prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato “.pdf”, “.gif”, “.tiff” o “.jpg”) a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it .


Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nell’ipotesi in cui il noleggio dia luogo a prestazioni di lavoro accessorio occasionale, anche all’Inps e all’Inail (cfr. D.M. 26 febbraio 2013 e D.M. 7 ottobre 2014, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).


Il modello di comunicazione, unitamente alle prescrizioni di specifico riferimento, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate


Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione degli Organi di controllo.


Si ricorda che, a seguito delle modifiche recate dall’art. 20 del D.lgs. n. 160/2020 all’art. 49-bis del Codice, il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso, da almeno 3 anni, della patente nautica di cui all'art. 39 del Codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.


Premesso ciò, purtroppo spesso succede che si verificano interpretazioni personali del disposto.


Capita di accertare come l’utilizzo dell’Istituto del noleggio occasionale venga utilizzato oltre il disposto normativo creando una vera e propria attività commerciale tanto da diventare attività concorrenziale quanto sleale con le attività svolte regolarmente dalle imprese di noleggio regolarmente adibite allo scopo. Capita, addirittura, di vedere pubblicizzate su siti o social tali loro attività.


Per tutto ciò ASSORMEGGI ITALIA, che tra gli associati rappresenta imprese di locazione e noleggio, in Liguria ha segnalato la questione alle Autorità Marittime, oltre che alle direzioni delle strutture ricettive ove questo tipo di attività spesso trova riscontro.


IL PRESIDENTE

Angelo SICLARI

www.assormeggitalia.it

email: assormeggitalia@gmail.com







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